Rappresentazione della necessaria strategia dell'avvocato per districarsi al meglio nel diritto penale tributario.

Diritto penale tributario


Il diritto penale tributario si configura come un'area specialistica del diritto penale, il cui scopo non è solo quello di sanzionare le condotte fraudolente, ma anche di proteggere l'integrità del sistema fiscale e la capacità dello Stato di finanziare i servizi pubblici.

Il punto di snodo cruciale è la distinzione tra la semplice violazione amministrativa (sanzionata in via pecuniaria) e il reato penale, che scatta al superamento di determinate soglie quantitative di imposta evasa o di IVA indebitamente detratta.

In questo ambito, la difesa specialistica si concentra sulla rigorosa analisi della documentazione contabile e fiscale (se necessario con l’assistenza di un consulente di parte specializzato in materia  di fiscalità nazionale o internazionale), al fine di verificare la corretta applicazione delle norme impositive e contestare l'effettivo superamento delle soglie di punibilità penale.

L'assistenza è idealmente fondamentale sin dalle prime verifiche fiscali e ispezioni, mirando a prevenire - ove possibile - l'instaurazione del procedimento penale e a gestire le procedure di compliance, inclusa la possibilità di estinzione del reato tramite adempimento. La strategia difensiva è sempre bilanciata tra il piano amministrativo-tributario e quello strettamente penale.

La riforma dei reati tributari: un quadro sinottico

La recente riforma del D.lgs. 74/2000, attuata dal D.lgs. 87/2024, ha introdotto modifiche mirate, ma significative, al sistema sanzionatorio penale-tributario. L'intervento non ha stravolto l'intera materia, ma si è concentrato principalmente sui reati di indebita compensazione e omesso versamento, noti come "reati riscossivi".

Le modifiche hanno parzialmente ridefinito il concetto stesso di reato, con un'attenzione particolare alla condotta del contribuente e all'ammontare del debito.

  • Indebita Compensazione: La riforma ha inserito nuove definizioni per i "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti" (nuovi artt. 1, lett. g-quater e g-quinquies, D.lgs. 74/2000), nel tentativo di rendere maggiormente preciso il perimetro di questa fattispecie.

  • Omesso versamento:

    1. Omesso versamento delle ritenute certificate (art. 10-bis) - il reato si configura se l'ammontare delle ritenute non versate supera la soglia dei 150.000 euro. La novità principale del reato, che si consuma il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della dichiarazione, è che lo stesso viene integrato solo se il contribuente non si è avvalso della rateazione prevista dalla disciplina tributaria entro determinati termini.

    2. Omesso versamento IVA (art. 10-ter) - il reato scatta quando l'IVA non versata supera i 250.000 euro per ciascun periodo di imposta”. Anche in questo caso, la punibilità è subordinata al mancato ricorso alla rateazione entro determinati termini. Nel caso di decadenza del beneficio della rateazione il soggetto è punito soltanto se il debito residuo non supera 75.000 Euro.

I rischi: nuovi reati e conseguenze inasprite

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Le nuove disposizioni intervengono in particolare su due aree critiche: l'indebita compensazione e i reati di omesso versamento. Per l'indebita compensazione, il legislatore ha introdotto definizioni più precise per i "crediti inesistenti" e "non spettanti", aumentando la chiarezza normativa ma al contempo introducendo un rischio di interpretazioni complesse che potrebbero portare il contribuente a una contestazione penale. Per i reati di omesso versamento, il tempo concesso per regolarizzare la propria posizione è stato esteso, ma la decadenza dalla rateazione o il mancato adempimento dei pagamenti può far scattare un procedimento penale. Le pene rimangono severe e possono includere la confisca dei beni, l'interdizione da attività professionali e la reclusione.
È indispensabile una consulenza preventiva per mappare i profili di rischio connessi all'utilizzo dei crediti d'imposta. Inoltre, la strategia difensiva deve includere la gestione meticolosa delle sanzioni accessorie (interdizioni e confische), elementi che impattano direttamente sulla continuità operativa e sulla reputazione aziendale e professionale del contribuente.

Le cause di non punibilità: uno scudo di protezione

La riforma, pur rendendo più stringenti alcuni aspetti, offre anche nuove vie di protezione per il contribuente. In particolare, il D.lgs. 87/2024 introduce modifiche alle cause di non punibilità. Il principio cardine è chiaro: l'adempimento spontaneo entro determinati limiti temporali dell'obbligazione tributaria può disattivare, in determinate circostanze, la risposta penale.

La nuova legge riconosce l'esimente del pagamento (anche se rateizzato). L'obiettivo è incentivare la regolarizzazione fiscale, evitando l'intervento della giustizia penale, che deve essere l'estrema ratio. Questo meccanismo rappresenta un'opportunità strategica per le imprese che si trovano in difficoltà, poiché consente di gestire il debito fiscale e di evitare le conseguenze di un processo penale.

Il Metodo di Lavoro

Rappresentazione della strategia legale come una partita a scacchi.

1. Primo incontro e valutazione preliminare

Ogni percorso inizia con un primo incontro conoscitivo, interamente dedicato all'ascolto e all’eventuale instaurazione del rapporto fiduciario Avvocato-assistito .

2. Preventivo scritto e programmazione delle attività di consulenza e/o assistenza

Conclusa la fase conoscitiva e di ascolto vengono programmate le attività da compiere e i costi ad asse connessi:

3. Perizie tecniche e consulenze contabili-tributarie

Il lavoro può essere integrato con la collaborazione di commercialisti, revisori contabili e consulenti fiscali, per verificare l'esatto ammontare dell'evasione contestata o individuare eventuali errori negli accertamenti.

4. Assistenza e rappresentanza in ogni fase del procedimento

Si suggerisce di utilizzare il canale telefonico esclusivamente per comunicazioni urgenti, mentre per questioni meno immediate è preferibile utilizzare la posta elettronica o il canale WhatsApp.