Reati in materia di sostanze stupefacenti
Il testo cardine della materia è il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico in materia di stupefacenti”), che disciplina non solo le condotte penalmente rilevanti, ma anche prevenzione, trattamento e cooperazione internazionale.
All’interno del Testo Unico le sostanze sono classificate in tabelle periodicamente aggiornate dal Ministero della Salute e l’inserimento o la rimozione di una sostanza incide, ovviamente, sulla rilevanza penale, o meno, della condotta.
L’USO PERSONALE E I FINI DI SPACCIO
La legge prevede un trattamento differente tra condotte per uso esclusivamente personale (sanzioni amministrative) e la detenzione finalizzata alla cessione a terzi (reato). La valutazione delle finalità predette si basa su diversi indici elaborati dalla Giurisprudenza di legittimità: quantitativi, modalità di presentazione (es. confezionamento), strumenti per la pesatura, condotta complessiva del soggetto. Tali circostanze vanno valutate sin da subito con la consulenza di un avvocato penalista, in modo da poter scegliere strade processuali consapevoli e informate dei rischi connessi al processo e valutare la possibilità di avvalersi di alcuni riti alternativi contemplati dal c.p.p., libro VI.
LA NOZIONE DI LIEVE ENTITÀ
La sentenza della Corte Costituzionale in tema di messa alla prova e lieve entità (luglio 2025)
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 90/2025 ha dichiarato la “parziale illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, c.p., in tema di Sospensione del procedimento con messa alla prova” per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità.
A causa della disparità di trattamento rilevato dalla Consulta rispetto ad altre fattispecie di reato, anche più gravi, è oggi astrattamente possibile - previa valutazione dei requisiti necessari all’accesso - chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova anche nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità (cfr. art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), “anche se il delitto non è incuso nella lista ex art. 550 comma 2 c.p.p. e il massimo edittale superi il limite individuato dall’art. 168-bis c.p.”.
L’art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti, disciplina l’ipotesi di lieve entità, che prevede non solo pene più contenute quando le modalità e i mezzi appaiono di minima offensività, ma dà anche la possibilità di avvalersi di strumenti processuali alternativi utili ad ottenere l’estinzione del reato contestato, della pena o l’esclusione della punibilità, ad esempio - previa verifica circa l’esistenza dei presupposti:
i) l’estinzione del reato per intervenuta messa alla prova (ex art. 168-bis ss c.p. - Cfr. Corte Cost., sent. n. 90/2025);
ii) la non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.).
METODO DI LAVORO SPECIFICO
1. Appuntamento conoscitivo
Appuntamento conoscitivo volto all’instaurazione del rapporto di fiducia.
2. Preventivo scritto, discovery degli atti e analisi preliminare
Verrà presentata una chiara valutazione dei rischi e delle opportunità processuali. Questo è il momento in cui viene definita insieme la strategia difensiva più adatta, discutendo i costi e i potenziali scenari, prima di intraprendere qualsiasi azione.
3. Azioni legali difensive e intervento processuale nel caso di arresto in flagranza di reato
In situazioni di arresto in flagranza, l’intervento è immediato per garantire tutela sin dai primi atti d'indagine e assistere all'interrogatorio di garanzia, valutando le prime mosse processuali in base agli elementi a disposizione, inclusa la decisione sull’esercizio della facoltà di non rispondere.
4. Assistenza e rappresentanza in ogni fase di giudizio
Si suggerisce di utilizzare il canale telefonico esclusivamente per comunicazioni urgenti, mentre per questioni meno immediate è preferibile utilizzare la posta elettronica o il canale WhatsApp.